Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court findings without substantive critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ardi Hanif inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the trial court's evidentiary assessment was flawed and that generic mitigating circumstances were improperly denied. The court rejected these claims, ruling that the arguments were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level and lacked the necessary critical argumentation required for a second instance review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetition of those already rejected at the appellate level without providing new specific arguments or substantive critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDI HANIF nato a BNI OUKIL( MAROCCO) il 04/07/1989 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ardi Hanif, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'inutilizzabilità della ricognizione dibattimentale effettuata dalla persona offesa, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata (ove correttamente il giudice di appello specifica che la suddetta ricognizione è solo uno tra i plurimi dati probatori che consentono di attribuire la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i fatti a lui ascritti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il P