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Ordinanza — n. 41780/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation on territorial jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41780/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Parisi Fortuna inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued against the appellate court's decision on territorial jurisdiction, but the court found her arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law to challenge the lower court's determination of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision on territorial jurisdiction is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing new, specific, and reasoned criticism of the legal grounds used by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal territorial jurisdiction lack of specific argumentation repetition of previous grounds Court of Cassazione incompetenza territoriale categorie di competenza competenza giurisdizionale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI FORTUNA nata,a PORTICI il 24/04/1966 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Parisi Fortuna, osservato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge con riferimento all'incompetenza territoriale, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata (ove si è correttamente tenuto conto del delitto di truffa come delitto più grave in ordine decrescente per radicare la competenza presso il Tribunale di Roma), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente