Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and new grounds not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cesarini David inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding non-punishment for habitual recidivism lacked the required specificity and the second ground introduced new arguments not raised in the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because it violated procedural rules prohibiting new issues in cassation and failed to meet the standard for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if it deduces a question not raised in the appeal, and the non-punishment cause requires proof of habitual behavior based on at least two offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINI DAVID nato a ROMA il 27/01/1997 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cesarini David, osservato che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato; il giudice di merito, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto il motivo articolato nell'atto di appello carente del requisito della specificità.
Va, in ogni caso, specificato che non sarebbe stato possibile applicare la suddetta causa di non punibilità ad un soggetto recidivo reiterato alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame." (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.) (tra le altre, Sez.
U, n. 25/02/2016, Tushaj, RV. 266591); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione dele circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui "è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione" (Sez. 2 , n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensor