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Ordinanza — n. 41778/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Graziano Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a statutory exemption regarding attempted extortion, but the court found his arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without substantive new analysis. The decision emphasized that the cassation court lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria than the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected or if it attempts an inadmissible reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation factual reconstruction statutory exemption attempted extortion court of cassation powers repetition of arguments tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO ANDREA nato a CAGLIARI il 21/08/1982 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Graziano Andrea, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 56 comma terzo cod. pen. per il delitto di tentata estorsione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 9 della sentenza impugnata - ove si sottolinea che la mancata consumazione del delitto non è stata conseguenza di una condotta dipendente dalla volontà dell'odierno ricorrente di interrompere l'azione delittuosa -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr