Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation regarding criminal liability motivation under Art. 606 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely repeated arguments already presented in the appellate court without substantive new analysis. The appellant challenged the motivation regarding criminal liability for offenses under Articles 474 and 648 of the Penal Code, but failed to provide a specific critique of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required argumentative depth to justify a review of the sentencing logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: The cassation court's review of a judgment's motivation is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure and cannot assess whether the reasoning corresponds to the acquired procedural elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU ELISA nato a MILANO il 27/10/1998 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hu Elisa, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di cui agli artt.474 e 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello a fronte di plurimi elementi dimostrativi della autonoma gestione quotidiana del negozio (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre