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Ordinanza — n. 41775/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific correlation between arguments and cited decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Finazzo Giuseppe inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected because it lacked specific correlation between the arguments presented in the appealed decision and those in the appeal, violating procedural specificity rules. The second ground was deemed manifestly unfounded as the judge correctly identified statutory changes preventing the requested alternative measure. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay court expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; The appeal must demonstrate a specific correlation between the grounds of the appealed decision and the arguments of the appeal; a generic complaint without this link renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific correlation inadmissible appeal procedural specificity alternative penalty measure statutory changes court costs criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
pen., l'inammissibilità; osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 545-bis c.p.p.
b) in relazione all'art. 545-bis cod.
Art. 707 c.p.
art. 707 cod. pen
art. 545-bis cod. proc. pen
b) in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINAZZO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/05/1980 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Finazzo Giuseppe, considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata).

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

b) in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché, indipendentemente dal deposito della procura speciale, il giudice ha indicato come motivo ostativo all'applicazione della pena sostitutiva il fatto che l'odierno ricorrente avesse chiesto una misura sostitutiva non più prevista dalla L. 689/1981 a seguito dell'intervento del D.Igs. 150/2022 e che comunque l'imputato non è meritevole di alcuna sanzione sostitutiva con la motivazione contenuta a pag.6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il