Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete specificity and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ciancio Salvatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal lacked concrete specificity and was manifestly unfounded because it failed to address all arguments in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected as an impermissible re-evaluation of the trial record without sufficient motivation regarding mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must demonstrate concrete specificity and cannot be dismissed merely by re-evaluating trial findings without addressing the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIO SALVATORE nato a PALERMO il 11/07/1986 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciancio Salvatore; considerato che il primo motivo di ricorso è primo di concreta specificità e manifestamente infondato, in quanto i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si 'vedano le pagine da 6 a 9 della sentenza impugnata) ed il motivo non si confronta con tutte le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, risolvendosi in una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre