Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to raise specific legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ivan Cavallaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that two of the four grounds for appeal were generic and merely repeated arguments already rejected by the appellate court, while the third ground was not properly raised during the appeal phase. The fourth ground regarding excessive sentencing was rejected as legally impermissible in this stage and substantively unfounded due to the judge's discretionary sentencing power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not generic; grounds not raised in the appeal are inadmissible; sentencing discretion belongs to the trial court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO IVAN nato a PALERMO il 19/11/1976 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cavallaro Ivan, ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata dove correttamente il giudice di appello ha indicato gli elementi in base ai quali ritenere pienamente sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente, anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; osservato che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, il suddeto motivo risulta, inoltre, generico poiché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Este