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Ordinanza — n. 41772/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements required by procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued a violation of procedural rules regarding the defense's mandate, but the court found the grounds too generic. The decision relied on the lack of specific elements required by the procedural code to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must specify the elements underlying the criticism; generic grounds lacking these elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specific elements specification procedural code violation reviewing judge power cancellazione dall'albo avvocati motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L'ABBATE SALVATORE nato a PALERMO il 06/02/1967 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di L'Abbate Salvatore, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; si deve infatti osservare che l'appello era stato giudicato inammissibile in quanto il difensore era privo dello specifico mandato richiesto per l'impugnazione e che il ricorso non si confronta affatto con tale motivazione, avendo sostenuto soltanto che l'appello conteneva specifiche censure alla sentenza di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente