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Ordinanza — n. 41771/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mortachi Abdil inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first two grounds of the appeal were not specific enough, merely repeating arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new reasoning. Additionally, the third ground regarding the sentencing increase for continued offenses was found manifestly unfounded because the lower court had correctly applied the legal requirement to justify the penalty calculation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected in the lower court's decision or if they fail to provide specific, argumentative criticism of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds lack of specificity continued offenses sentencing increase Court of Cassation Italian criminal procedure reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORTACHI ABDIL nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mortachi Abdil, ritenuto che i primi due motivi del ricorso in esame, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione dei delitti ascritti all'odierno ricorrente ai capi a) e b) della rubrica (fattispecie di rapina tentata e di rapina consumata) in quelli rispettivamente di furto tentato e di furto consumato, non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Esten