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Ordinanza — n. 41770/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on factual review and lack of grounds for generic mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41770/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Mauro Concetto inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of liability for robbery and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that cassation is precluded from re-evaluating factual findings or logical reasoning, and the first-instance judge adequately addressed the denial of mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical reasoning of the lower court, and a denial of generic mitigation requires only a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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preclusion cassation generic mitigation factual review logical reasoning inadmissible appeal concorso materiale di reati testimonianze contraddittorie deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO CONCETTO (CUI 03G093A) nato a SIRACUSA il 18/12/1965 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Mauro Concetto, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito dalla legge dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il P