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Ordinanza — n. 41769/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances were properly applied by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Baldi Adriano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not considered. The court rejected this, noting the first-instance judgment already provided a logical and sufficient justification for denying the mitigation without needing to address every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal contesting the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is free from obvious illogicality, as it is not required to consider all favorable or unfavorable elements, only those deemed decisive or relevant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility Corte di Cassazione sufficient reasoning standard criminal procedure appeal condono delle spese procedurali deduzione per spese addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDI ADRIANO nato a PIETRASANTA il 08/09/1967 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Baldi Adriano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente