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Ordinanza — n. 41768/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive, unfounded, or constitute typical merit judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41768/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the exclusion of voluntary surrender and the denial of general mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Furthermore, the Court affirmed that the lower court's refusal of probation was a valid merit-based assessment of the defendant's subjective personality and future danger, not an error of law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected at the appellate level are inadmissible; refusals of probation based on a holistic assessment of the offender's subjective personality and future danger constitute valid merit judgments not subject to review for logical error.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments voluntary surrender mitigating circumstances probation refusal subjective personality merit judgment circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKORO AUGUSTINE nato il 25/08/1990 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti il ricorso e le conclusioni scritte tardivamente presentate nell'interesse di Okoro Augustine, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'esclusione dell'istituto della desistenza volontaria, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata (ove si sottolinea che l'abbandono della condotta criminosa è stato conseguenza dell'intervento delle forze dell'ordine), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata in cui si rileva la negativa personalità dell'imputato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Est