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Ordinanza — n. 41767/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to find the necessary threat element for robbery, but the court rejected this claim. The court determined the arguments merely repeated those already dismissed on appeal without providing the required specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected on appeal without offering a specific, reasoned criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds robbery threat element court costs award minaccia non comprovata minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECHAVARRIA ROJAS NATACHA MARIA nato il 07/07/1981 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti il ricorso presentato nell'interesse di Echavarria Rojas Natacha Maria e l'istanza depositata, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. relativamente all'insussistenza dell'elemento della minaccia necessario ad integrare il delitto di rapina, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consiglie