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Ordinanza — n. 41766/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41766/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41766/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRRI PELLEGRINO nato a PISTOIA il 06/12/1976 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tirri Pelltrino, ritenuto che i due motivi che compongono il ricorso in esame, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di ricettazione di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata (in particolare, indicando l'impossibilità di considerare i beni ricettati di modesto valore economico), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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cosa di poco valore diminuzione di valore attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione soglia del valore litigioso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRRI PELLEGRINO nato a PISTOIA il 06/12/1976 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tirri Pelltrino, ritenuto che i due motivi che compongono il ricorso in esame, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di ricettazione di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata (in particolare, indicando l'impossibilità di considerare i beni ricettati di modesto valore economico), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presid