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Ordinanza — n. 41765/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding crime elements and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41765/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Leonardo Pino inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to prove the crime required multiple objects and misapplied mitigating circumstances, but the Court found these arguments lacked specific correlation to the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were too generic and did not properly challenge the specific facts found by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to establish a clear correlation between the reasons cited in the contested decision and those relied upon in the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity appeal correlation grounds judgment inadmissible criminal appeal multiple objects crime mitigating circumstances review importanza del successo d'integrazione circostanze attenuanti prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 707 cod. pen
pen., l'inammissibilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancanza di uno degli elementi del reato ossia la necessaria pluralità degli oggetti detenuti dall'agente è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile tra gli elementi descritti dall'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEONARDO PINO nato a BISACQUINO il 28/08/1968 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \A" CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti il ricorso presentato nell'interesse di Di Leonardo Pino e la memoria depositata, considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata attitudine dell'oggetto del reato contestato (fattispecie di cui all'art. 707 cod. pen.) a forzare le serrature, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le corrette affermazioni del provvedimento censurato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata).

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancanza di uno degli elementi del reato ossia la necessaria pluralità degli oggetti detenuti dall'agente è manifestamente infondato poiché non è ravvisabile tra gli elementi descritti dall'art. 707 cod. pen. la richiesta di più di un oggetto ai fini dell'integrazione del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la valutazione che il giudice di merito ha effettuato in ordine alla documentazione del percorso riabilitativo intrapreso dall'imputato, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Est