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Ordinanza — n. 41763/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments and improper scope regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime and the application of mitigating circumstances, but the court found these grounds lacked specific argumentation and logical connection to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and attempted to challenge the judge's discretionary sentencing power.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation and fails to demonstrate a logical correlation with the contested decision, while sentencing discretion remains within the merit court's authority.

Parole chiave

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lack of specific argumentation inadmissible appeal sentencing discretion reclassification of crime mitigating circumstances risarcimento per errore giudiziario motivi di revisione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
4 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 629 cod. pen
art. 393 cod. pen
ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag.
art. 62 -bis cod. pen
c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROLI DIEGO nato a LIVORNO il 16/12/1987 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Piroli Diego, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che anche il secondo motivo di ricorso - che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - appare privo di specificità poiché non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di appello a pag. 4 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. nella loro massima efficacia diminuente non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensor