Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to cite mitigation at appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alberti Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific new reasoning. The second ground was inadmissible because the claim regarding the mitigation circumstance under Article 648-bis was not previously raised as an appeal argument, violating procedural requirements. Consequently, the court upheld the lower court's decision and penalized the appellant for procedural non-compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648-bis cod. pen. An appeal is inadmissible if it relies solely on reiterated arguments from the appellate stage or fails to introduce new grounds, particularly when a specific mitigating circumstance was not formally pleaded during the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI FRANCESCO nato a CATANIA il 01/01/1970 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alberti Francesco, considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge nell'affermazione di responsabilità in capo all'odierno ricorrente per il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis comma quarto cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside