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Ordinanza — n. 41761/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of grounds and insufficient factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Rossiello and Coletto inadmissible and ordered them to pay costs. Rossiello's appeal was rejected because he had waived all appellate grounds except for sentencing, which legally includes generic mitigating circumstances. Coletto's appeal was dismissed as unfounded because the judge's discretion on mitigating factors was properly motivated and within the bounds of factual assessment. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were condemned to pay court expenses and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 89 cod. pen.: A waiver of all appellate grounds, except those concerning the determination of the penalty, encompasses grounds regarding generic mitigating circumstances, which are autonomous heads of decision; conversely, a discretionary judgment on mitigating factors is valid if the reasoning sufficiently demonstrates the alignment of the penalty with the crime's gravity and the offender's personality.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds generic mitigating circumstances discretionary sentencing assessment inadmissibility of appeal judicial motivation requirements attenuazione libera della pena riduzione delle prestazioni alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Letti i ricorsi di Rossiello Cosimo Damiano e Coletto Cosimo; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rossiello, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod.
Art. 89 cod. pen.
pen., è inammissibile in quanto vi era stata rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quello sulla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 89 cod.
art. 62-bis cod. pen
Letti i ricorsi di Rossiello Cosimo Damiano e Coletto Cosimo; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rossiello, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod.
art. 89 cod. pen
pen., è inammissibile in quanto vi era stata rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quello sulla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 89 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSSIELLO COSIMO DAMIANO nato a BITONTO il 06/11/1989 COLETTO COSIMO nato a BITONTO il 22/09/1991 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; n-n-•„1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Rossiello Cosimo Damiano e Coletto Cosimo; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rossiello, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile in quanto vi era stata rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quello sulla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 89 cod. pen., per cui si deve al riguardo ribadire il principio di diritto secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Coletto è manifestamente infondato, posto che la concessione si attenuanti non nella misura massima rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, e tale motivazione è contenta a pag. 6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 settembre 2024 Il Consig