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Ordinanza — n. 41758/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting sentencing discretion and reiterating rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antuofermo Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the first-instance judgment regarding the lack of maximum penalty reduction for attempted crimes and the denial of a specific mitigating circumstance. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that the appellant's arguments merely repeated those already rejected in the appellate court without providing new, specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: Appeals contesting the exercise of sentencing discretion or reiterating arguments already dismissed by the court of appeal are inadmissible as they fail to meet the requirement of specific, new argumentation.

Parole chiave

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sentencing discretion attempted crime reduction mitigating circumstance inadmissible appeal reiteration of arguments riduzione delle spese giudiziarie attenuazione della pena risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTUOFERMO FRANCESCO nato a BITONTO il 15/09/2000 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Antuofermo Francesco, osservato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione nella massima estensione della riduzione di pena prevista per la fattispecie tentata non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata ove correttamente si indica la professionalità dimostrata nel compimento del reato come causa ostativa alla riduzione fino ai due terzi nell'applicazione della fattispecie tentata); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres