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Ordinanza — n. 41756/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Cirasino inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the conviction for attempted extortion and sentencing factors, but the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Furthermore, the court determined that complaints regarding the application of aggravating and mitigating circumstances were legally impermissible in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific, arguable grounds distinct from those already decided; complaints regarding the application of statutory sentencing circumstances are inadmissible in the Court of Cassation unless the lower court's reasoning is legally flawed.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation sentencing circumstances repetitive grounds Court of Cassation motivi di cassazione attenuazione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 393 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRASINO FRANCESCO nato a CISTERNINO il 21/07/1983 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cirasino Francesco, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, nel trattare la posizione del coimputato Palignino (pag.9) dà atto che lo stesso aveva accompagnato Cirasino in tutte le occasioni in cui erano state formulate le richieste estorsive (argomentazione con cui il ricorso non si confronta); che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato, inoltre, che la doglianza relativa all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. /V, 3 'IV\ rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consiglie