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Ordinanza — n. 41755/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Simone Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods and a mitigated offense, but the court found these arguments lacked specificity. The court ruled that the appeal merely repeated points already rejected by the Court of Appeal without providing the necessary critical argumentation required by law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing specific, critical argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments subjective element mitigated offense court costs Cassazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE ANTONIO nato a AFRAGOLA il 13/03/1961 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Simone Antonio, osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 quarto comma è privo di specificità poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di merito a pag. 6 della sentenza impugnata dove, con congrui e non illogici argomenti, esclude la qualificazione del fatto come tenue alla luce dell'importo dell'assegno oggetto di ricettazione e del comportamento dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Preside