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Ordinanza — n. 41754/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding omitted absorption and sentencing reduction arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41754/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by D'Angelo Ciro inadmissible, rejecting claims regarding omitted absorption of crimes and sentencing reduction. The court held that judges of merit correctly evaluated the distinct legal interests protected by substitution and fraud, and that sentencing discretion remains with the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of crime absorption or the gradation of punishment, reserving such discretion exclusively to the judges of merit who must provide adequate reasoning based on relevant facts.

Parole chiave

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omitted absorption of crimes sentencing reduction appeal judicial discretion on punishment inadmissible cassation appeal procedural costs and fine truffa in materia di credito sanzioni pecuniarie reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 494 cod. pen
b) ed e) in ordine all'omessa valutazione dell'assorbimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 640 cod. pen
in quello di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO CIRO nato a NAPOLI il 15/12/1964 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di D'Angelo Ciro, considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) in ordine all'omessa valutazione dell'assorbimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato; in particolare, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente i giudici di merito non hanno valutèl:0 l'anzidetto assorbimento in quanto "il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio" (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riduzione della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove si richiama la negativa personalità dell'imputato); considerato che la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondata; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigl