Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected points without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carlucci Daniele Pio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the conviction for theft and the application of an aggravating circumstance, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law, as it omitted substantive analysis of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without providing new, specific, and reasoned arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI DANIELE PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/08/1986 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Carlucci Daniele Pio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen. - in particolare deducendo l'assenza degli artifici e dei raggiri necessari ad integrare il delitto contestato -, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata contenente i plurimi elementi valutati dal giudice di merito ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante in esame specificando l'irrilevanza delle condizioni economiche della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr