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Ordinanza — n. 41752/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of logical argumentation flaws in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Gemito's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Gemito argued the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding his liability for robbery, but the court found no such flaws. The court ruled that the appellate judgment contained a coherent logical structure and did not violate the statutory requirements for a valid argumentative development.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal based on the alleged lack of logical coherence or contradiction in the reasoning of a judgment is inadmissible if the lower court's decision exhibits a coherent argumentative structure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical argumentation flaw contradictory reasoning appellate judgment review court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMITO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/06/1994 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gemito Antonio, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina denunciando la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; che il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha indicato plurimi e convergenti elementi che consentono di affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre