Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion rules and new late arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Chaoub Achraf inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability, arguing for a different historical reconstruction of facts. The court rejected this because the law prohibits the Supreme Court from re-evaluating evidence or testing the logical consistency of the trial court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation for that of the lower courts or test the logical soundness of the judgment, and new arguments cannot cure the inadmissibility of original grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAOUB ACHRAF nato il 11/07/1995 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti il ricorso proposto nell'interesse di Chaoub Achraf e i motivi nuovi tardivamente presentati, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rilevato che l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art.585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore I