Italian Court dismisses appeal for lack of specificity, rejecting repetitive arguments without new legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Cesare Galluzzo inadmissible due to a lack of specificity. The appellant attempted to reargue points already decided by the Court of Appeal of Naples without addressing the court's reasoning or presenting new facts. Consequently, the court rejected the petition and ordered Galluzzo to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats the grounds of the lower court judgment without engaging with the reasoning provided or introducing specific new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUZZO CESARE nato a PALERMO il 08/01/1968 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Galluzzo Cesare; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti; ritenuto, in particolare, che sul primo motivo relativo alla responsabilità del ricorrente la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta nelle pagine da 9 a 11 e sul secondo motivo (applicazione dell'art. 114 cod. pen.) con la motivazione contenuta alle pag.11 e 12 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dee ricorrentE.al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :dO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente