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Ordinanza — n. 41749/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Abate Daniele and Abate Alessandro inadmissible. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding criminal responsibility was illogical and based on an incorrect historical reconstruction of facts. The court rejected these claims because the law prohibits the appellate court from re-evaluating the logical soundness of the first-instance judgment or substituting its own assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-examine the logical validity of the lower court's reasoning or substitute its own evaluation of evidence, rendering appeals based solely on alleged illogicality inadmissible.

Parole chiave

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Cassation inadmissibility logical reasoning review criminal responsibility declaration appellate court limits specific argumentation requirement rapina qualificata risarcimento per atto illecito tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABATE DANIELE nato a SALERNO il 27/05/1985 ABATE ALESSANDRO nato a SALERNO il 26/08/1990 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Abate Daniele e Abate Alessandro, considerato che l'unico motivo dei ricorsi in esame che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata contenente corretti riferimenti agli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, inoltre, la doglianza avente ad oggetto la mancata derubricazione del delitto di rapina in quello di furto non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere