Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41748/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for generic grounds and lack of specific defense power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Morrone and Cristillo inadmissible. Morrone's arguments were deemed generic and lacking specific censure against the lower court's reasoning, while Cristillo failed to submit the mandatory power of attorney required by law. Consequently, both appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 378 c.p.p.; Art. 581, comma 1-quater c.p.p.: Appeals must contain specific grounds contrasting with the lower court's reasoning; a specific power of attorney is mandatory for imputants represented by counsel, and its absence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds power of attorney requirement defense representation rules inadmissibility of appeal court costs and fines allegazione motivata motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 c.p.p.
Art. 581, comma 1-quater c.p.p.
da 4 a 6 della sentenza impugnata); considerato che il ricorso nell'interesse di Cristillo è stato proposto senza il rispetto dell'art. 581, comma 1-quater cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORRONE DOMENICO nato a MACERATA CAMPANIA il 17/12/1966 CRISTILLO ANDREA nato a MACERATA CAMPANIA il 23/11/1960 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; i"nJsf`r\J

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Morrone Domenico e Cristillo Andrea; ritenuto che I motivi di ricorso proposti nell'interesse di Morrone sono del tutto generici, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata e senza censure specifiche alla stessa, essendo limitati ad affermazioni di principio e parendo prospetta`nna diversa lettura dei dati processuali, operazione non consentita dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare .1a tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati (si vedano, in particolare, le pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata); considerato che il ricorso nell'interesse di Cristillo è stato proposto senza il rispetto dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., che prevede che "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", non essendo presente in atti il mandato previsto dalla norma; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr