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Ordinanza — n. 41747/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Youssef Christian Hathroubi inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the reasoning regarding criminal liability under Article 640-ter of the Penal Code, arguing the lower court's motivation was flawed. The court rejected this claim because the appeal lacked the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure to allow the appellate judge to exercise its review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 640-ter cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism so the reviewing judge cannot exercise its mandate.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate motivation criminal liability appeal procedural admissibility specific elements requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali abuso di un impianto per l'elaborazione di dati illecita decodificazione di offerte in codice

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 640-ter cod. pen.
art. 640-ter cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HATHROUBI YOUSSEF CHRISTIAN nato a NAPOLI il 05/05/1999 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO hP,CC:21>n Letto il ricorso di Youssef Christian, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de