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Ordinanza — n. 41746/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it merely repeats arguments already rejected by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Solla Maurizio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the reclassification of a crime from receiving stolen goods to concealment, but the court found this argument to be a mere repetition of points already thoroughly examined and rejected in the second-instance judgment. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide specific, new arguments distinct from those previously disallowed.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364, n. 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected in the judgment under review, lacking any specific critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments criminal reclassification receiving stolen goods concealment crime court costs Cassa delle ammende motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 364, n. 1 c.p.c.
art. 648 cod. pen
art. 624 cod. pen
ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui all'art. 624 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLA MAURIZIO nato a NAPOLI il 13/10/1982 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Solla Maurizio, osservato che l'unico motivo di motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui all'art. 624 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata (ove si indica, con argomenti congrui e non illogici, la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente