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Ordinanza — n. 41704/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant cannot personally file cassation appeals under current law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41704/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal filed personally by Atti Imad inadmissible without formal trial proceedings. The defendant argued for personal filing rights, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, prohibits personal submissions by the accused. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal by the accused to the Court of Cassation is no longer admissible if filed personally, requiring submission through a lawyer or public defender, rendering such direct filings inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition Court of Cassation procedure accused representation rules procedural costs award perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
(Arrizq„..NALe L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
(Arrizq„..NALe L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTI IMAD nato il 05/11/2001 avverso la sentenza del 22/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato a›8251-11-e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Atti Imad contro la sentenza dell 019itziffeleu- wrilnalToìIemessa in data 22 aprile 2024 è inammissibile. (Arrizq„..NALe L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Coié e estensore Il Preside