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Ordinanza — n. 41701/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under penalty agreement provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had waived specific grounds in favor of a penalty agreement at the appellate level. The appellant argued for review of the second-instance judgment, but the court held that the waiver under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure precludes any further litigation on those matters. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; The power of disposition granted to the parties under this article limits the second-instance judge's cognizance and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the legality trial, analogous to a waiver of appeal.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds penalty agreement provisions preclusive effect inadmissible cassation appeal procedural preclusion allegazioni di persecuzione contraddittorie vittima di infortunio domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Il ricorso presentato dal difensore di Fioretti Nunzio contro la sentenza del 22 maggio 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso presentato dal difensore di Fioretti Nunzio contro la sentenza del 22 maggio 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTI NUNZIO nato a NAPOLI il 21/G1/1967 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av\i/ito alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dal difensore di Fioretti Nunzio contro la sentenza del 22 maggio 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Con e estensore Il