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Ordinanza — n. 41699/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals regarding waived penalty agreement issues are inadmissible due to preclusive effects of waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defense lawyers inadmissible without formal trial proceedings. The appellants sought to challenge a second-instance judgment that confirmed a sentence reduction based on a penalty agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the power of disposition granted by this article creates preclusive effects on the entire process, including the appeal stage, rendering any waiver of appeal grounds binding on the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; The power of disposition granted to the parties regarding a penalty agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects on the entire procedural development, including the judgment of legality, thereby rendering appeals based on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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penalty agreement waiver of appeal preclusive effects cassation inadmissibility dispositive power second instance waiver Article 599 bis corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
539/2023 con cui la Corte di appello di Perugia , accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
539/2023 con cui la Corte di appello di Perugia , accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO ARTURO nato a NAPOLI il 10/09/1982 IMPROTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/07/1997 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi presentati dai difensori di Esposito Arturo e Improta Giuseppe contro la sentenza n. 539/2023 con cui la Corte di appello di Perugia , accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Consia iere estensore Il P