Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Art. 599 bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds during the second-instance agreement on penalty. The lower court confirmed the reduced sentence based on this settlement, leaving no valid issues for review. Consequently, the Supreme Court ruled that such waivers preclude any further litigation on those matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; The power of disposition granted to the parties under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure not only limits the cognizance of the second-instance judge but also has preclusive effects on the entire procedural development, including the legitimacy trial, analogous to a waiver of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLO GIACINTO nato a TARANTO il 15/09/1984 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avv.L,sp-ertlér;arti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di Di Bello Giacinto contro la sentenza del 17 marzd 2024 con cui la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il iere estensore I