Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under penalty settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant had waived specific appeal grounds to accept a penalty settlement. The lower court confirmed the conviction with a reduced sentence based on this agreement, and the appellant attempted to challenge only the unwaived aspects. The court ruled that the discretionary power granted for the settlement creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation stage, rendering any partial challenge invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; The discretionary power granted to parties for a penalty settlement limits the second-instance judge's cognition and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the cassation trial, similarly to a waiver of appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LORENZO nato a ROMA il 02/09/1994 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato a o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di Russo Lorenzo contro la sentenza del 14 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Roma, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. peri. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Con e estensor