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Ordinanza — n. 41694/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the cassation appeal, which is no longer permitted under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Scascitelli inadmissible without formalities. The defendant personally submitted the request, but Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, now prohibits personal filing of cassation appeals. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The personal filing of a cassation appeal is no longer permitted by law; therefore, such appeals are inadmissible and must be declared without formalities, resulting in the condemnation of the appellant to pay costs.

Parole chiave

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personal appeal filing cassation inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural costs state treasury fine non-participated hearing amended statute scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASCITELLI MARIO nato a CASERTA il 21/10/1997 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvi le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 't

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato personalmente da Sciascitelli Mario contro la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 15 febbraio 2024 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 28 otto