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Ordinanza — n. 41693/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible because arguments concern motivation, not specific legal violations allowed by new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41693/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code and omitted a substitute penalty not included in a formal agreement. The court ruled that the new legislative framework strictly limits appeals to specific legal violations, excluding general complaints about the quality of the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain judgments are strictly limited to specific statutory violations regarding the defendant's will, correlation of requests, legal qualification, or sentencing, excluding general challenges to the adequacy of the court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment substitute penalty court motivation criminal procedure code responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure relative alla mancata sostituzione della pena sostitutiva non inserita in un formale accordo che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso, letta anche la memoria difensiva che ricalca le medesime censure, va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Palermo del 25 giugno 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO CRISTIAN nato a PALERMO il 20/02/2001 avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; c57

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore Sammartino Cristian è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Palermo del 25 giugno 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure relative alla mancata sostituzione della pena sostitutiva non inserita in un formale accordo che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso, letta anche la memoria difensiva che ricalca le medesime censure, va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Co7 dciso il 28 ottobre 2024 Il Consiglief tensore Il Presidente Riccard oso Emili