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Ordinanza — n. 41680/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it, violating the new rule requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fernando Antonio Nardino inadmissible without formalities. The defendant attempted to submit the appeal personally, but the law now prohibits personal submissions for criminal appeals to the Supreme Court. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the accused, as the law now mandates representation by a lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition lawyer representation requirement procedural costs award Cassazione appeal rules gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDINO FERNANDO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 25/03/1968 avverso la sentenza del 01/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avv alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato personalmente da Nardino Fernando Antonio contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Gup del Tribunale di Foggia del 1 luglio 2024 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il sigliere estensore Il Presi,cle)te