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Ordinanza — n. 41677/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern motivation, not specific legal violations under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41677/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Agusta's appeal against a plea-bargain sentence inadmissible. Agusta argued the trial judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the defense conceded these claims do not fit the specific legal violations listed in Article 448, paragraph 2-bis. The court ruled that the appeal must strictly adhere to the exhaustive list of legal defects, excluding general complaints about the quality of the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a plea-bargain sentence is admissible only for specific legal violations such as erroneous legal qualification or illegal penalty, excluding general complaints regarding the lack of motivation or failure to evaluate conditions for acquittal.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility requirements Article 448 c.p.p. legal qualification error motivation defect acquittal conditions Cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal GLO del CAn-Z-21-C-.0 ',.<51‘30 Tribunale di Mh del 19 milid 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal GLO del CAn-Z-21-C-.0 ',.<51‘30 Tribunale di Mh del 19 milid 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUSTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/02/1992 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; DE PLANO: 444 C.P.P. R.G. 26741-2024 RIC.AGUSTA OSSERVA 1. Il ricorso presentato dal difensore di Agusta Giuseppe è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal GLO del CAn-Z-21-C-.0 ',.<51‘30 Tribunale di Mh del 19 milid 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec