Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it does not fall under specific statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hajjaj Azzedine inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held this constituted a defect in reasoning rather than a violation of law. Consequently, the appeal was rejected because it did not fit within the narrow categories of review permitted by the new legislative framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against judgments of plea bargaining are strictly limited to specific statutory grounds regarding violations of law, excluding general defects in reasoning or omitted evaluations of conditions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJJAJ AZZEDINE nato il 23/11/1993 avverso la sentenza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avo sca-11:--parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
4.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Hajjaj Azzedine è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Monza del 5 aprile 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende osì deciso il 28 ottobre 2024 Il Con apre estensore Il Presiden Ric Arjcp Emilia Anna ordar,i