Italian Court dismisses appeals against plea bargain verdicts citing lack of statutory grounds for motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible without formalities. The appellants argued that the trial judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, citing a lack of motivation. The court ruled that the new legal framework strictly limits appeals to specific legal violations, excluding mere deficiencies in the reasoning regarding condition assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to specific statutory violations, excluding general defects in judicial motivation regarding condition assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAWRENCE ONYEISIOMA (CUI 053557Y) nato il 02/01/1988 PENONE ERIC JACQUES (CUI 06TU2CW) nato il 05/04/1964 CHUKWUDI RECHEAL (CUI 052FPM6) nato il 22/08/1991 avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avvij2'S'Iíe parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dal difensore di Lawrence Onyeisiorr9, Penone Eric Jacy4es e Chukwucli Rechd sono inammissibili. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Perugia del 15 maggio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il estensor