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Ordinanza — n. 41671/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it, violating the new rule requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Dervishi Seli inadmissible without formal trial proceedings. The defendant argued for personal submission of the appeal, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, now prohibits personal appeals by the accused. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal by the accused must be filed by a lawyer; personal submission renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition lawyer representation requirement court costs award Cassazione ordinanza testimonianza della vittima responsabilità scemata perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERVISHI SELI nato il 27/07/1982 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avyjmtralle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato personalmente da Dervishi Seli contro la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Foggia del 19 giugno 2024 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidentél