Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging insufficient reasoning on sentencing rather than specific legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Bakkouri Ihab inadmissible without formalities. The appellant argued the trial judge failed to properly evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, citing issues with the punitive treatment and recidivism assessment. The court ruled that such arguments regarding the quality of reasoning do not fall within the narrow scope of appeals permitted under Article 448, paragraph 2-bis, which only allows challenges to specific legal violations like the expression of the defendant's will or incorrect legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific statutory violations and do not encompass general complaints regarding the adequacy of the judge's reasoning or the balance of circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKOURI IHAB nato il 18/11/1996 avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso presentato dal difensore di Bakkouri Ihab è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Venezia del 30 maggio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure sul trattamento sanzionatorio (in particolare sul bilanciamento delle circostanze e sulla ritenuta recidiva) che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Cons. estensore Il P