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Ordinanza — n. 41665/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming factual error in prescription period calculation due to pandemic suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41665/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the lower court's calculation of the prescription period did not constitute a factual error warranting review. The appellant argued the pandemic suspension period should have been excluded from the timeline, but the court emphasized that prescription requires clear evidence of multiple factual and legal issues, not mere arithmetic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal under Art. 625-bis c.p.p. is inadmissible if it relies on alleged factual errors regarding prescription periods without demonstrating decisive impact or specific procedural sequence.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility prescription period calculation pandemic suspension exclusion factual error threshold criminal procedure appeal esame di cassazione rigetto provvisorio dell'opposizione revisione processuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
Il difensore di Meocci Roberto ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 625 bis c.p
Il difensore di Meocci Roberto ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019 Rv. 277495
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019 Rv. 277495).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEOCCI ROBERTO nato a SINALUNGA il 15/06/1966 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviesergre parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il difensore di Meocci Roberto ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. contro la sentenza n. 543/2024 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale, emessa in data 28 febbraio 2024. Con il ricorso si denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel rigettare la richiesta di prescrizione del reato per avere computato il periodo intercorrente tra la data del 31 maggio 2020 e 11 marzo 2021 nel calcolo della sospensione del termine di prescrizione, sebbene non compreso nella sospensione per la pandemia dal Covid-19.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errore di fatto e non per violazione di legge, inoltre il ricorrente non evidenzia neppure la decisività di tale errore nel computo del termine di prescrizione. Si deve ricordare che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge.

L'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019 Rv. 277495). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Co r SI e, ie e estensore Il Pre