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Ordinanza — n. 41663/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41663/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia · Giurisprudenza (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEHBI ACHRAF (CUI 05FFXSA9) nato il 16/12/2000 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato av.y.j.seKle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso presentato dal difensore di Dehbi Achraf contro la sentenza del 10 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta ...

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEHBI ACHRAF (CUI 05FFXSA9) nato il 16/12/2000 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato av.y.j.seKle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso presentato dal difensore di Dehbi Achraf contro la sentenza del 10 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Torino, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Inoltre, va osservato che la dedotta violazione di legge in punto di determinazione dell'aumento di pena per continuazione non è causa di illegalità della pena, non comportando una pena di specie diversa da quella prevista per legge per il reato per il quale è intervenuta la condanna, ovvero il comma 2 dell'art.588 c.p.p., punito con la reclusione, non potendosi considerare il bilanciamento con le attenuanti generiche rispetto al reato satellite, di cui non si è tenuto conto nell'accordo delle parti formulato in sede di concordato in appello con conseguente rinuncia al relativo motivo di appello. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Consi re es