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Ordinanza — n. 41662/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition, violating procedural reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ebumdonihia Felix inadmissible without formal trial proceedings. The defendant personally submitted the petition, arguing for direct access to the supreme court, but the court found this violated recent legislative changes. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The personal filing of a cassation appeal by the accused is no longer permitted under current law, rendering such petitions inadmissible without formal trial.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition procedural reform 2017 cassation petition rules court costs and fines diritto a un difensore ristrettezza finanziaria domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBUMDONIHIA FELIX (CUI: 053LU6P) nato il 11/02/1989 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv>eglle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ci>

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato personalmente da Ebumdonihia Felix contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova del 18 giugno 2024 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Consi ere estensore Il Presiden