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Ordinanza — n. 41660/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals against plea bargain sentencing for failure to evaluate conditions under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals filed by five defendants inadmissible without formal trial proceedings. The appellants argued that the preliminary judge failed to evaluate their conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure to grant acquittal. The court ruled that the new legal framework strictly limits appeals to specific legal violations, excluding mere deficiencies in the reasoning regarding condition assessments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific legal violations such as erroneous qualification or lack of correlation, excluding general defects in the judge's evaluation of the defendant's conditions.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeals conditions evaluation acquittal criteria procedural law Italy ricorso per cassazione allegazioni inverosimili altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure per tutti i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gup del Tribunale di Bologna del 28 febbraio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHEIKH ROUHA ALI (CUI 02T133V2) nato il 02/12/1974 LLUKA GENT (CUI OIMPKEWA) nato il 03/06/1978 SAADAOUI ANOUAR (CUI 01Q91RY) nato il 03/08/1982 SABAHI HASSENE (CUI 01QIAS4) nato il 03/08/1980 ZGJANA DURIM nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNAdato 4.11.44istralle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dai difensori di Cheikh Rouha Alì, LLuka Gent, Saadaoui Anouar, Sabahi Hassene e Zgjana Durim sono inammissibili. Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gup del Tribunale di Bologna del 28 febbraio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure per tutti i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Con ere estensore Il Pre