Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it does not fit new narrow admissibility criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Ouka Jamal inadmissible without formalities, ordering him to pay costs and a fine. Jamal argued the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the court held this claim did not meet the specific grounds for review under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected because the alleged lack of motivation regarding the judge's conditions assessment falls outside the strictly defined categories of legal violations permitted for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals based solely on the lack of motivation regarding the judge's assessment of conditions for acquittal are inadmissible as they do not fall within the specific statutory grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUKA JAMAL nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato av.y.i<o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Ouka Jamal è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino del 23 maggio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr