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Ordinanza — n. 41655/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing agreements as inadmissible due to procedural errors and lack of acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared all five appeals inadmissible de plano, ruling that one was withdrawn and others contained impermissible criticisms. The appellants argued for acquittal regarding sentencing agreements, but the court found no grounds for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the lower court's decision upholding the agreement was deemed unassailable, and the appellants were ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if they fail to propose specific grounds for acquittal or if the agreement itself exonerates the prosecution from the burden of proof.

Parole chiave

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sentencing agreement inadmissible appeal acquittal grounds procedural error Cassazione appeal condono delle spese procedurali imputazione per reati di stupefacenti ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dalle informative in atti, dal contenuto delle intercettazioni e dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 606 c.p.p.
non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 591 c.p.p.
e quelle contemplate dall'art. 591 cod.
Art. 616 c.p.p.
A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del Memoli al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del Memoli al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 129 cod. proc. pen
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dalle informative in atti, dal contenuto delle intercettazioni e dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso
(Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv.
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MERCADANTE FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 04/10/1977 PAPPALARDO SILVIA nato a SALERNO il 13/05/1977 DE SIMONE DAVIDE nato a BATTIPAGLIA il 04/09/1983 D'ELIA ANTONIO nato a SALERNO il 23/06/1977 MEMOLI NATALE nato a SALERNO il 08/09/1981 avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Mercadante Francesco, Pappalardo Silvia, De Simone Davide, D'Elia Antonio e Memoli Natale; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che tutti ricorsi - con i quali gli imputatati hanno eccepito la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - debbono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, Invero, per quanto riguarda Mennoli Natale è stata depositata in data 7 ottobre 2024 rinuncia al ricorso da parte dell'Avv.

Fabio De Ciuceis che ha allegato procura speciale all'uopo rilasciata dall'imputato. A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del Memoli al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02). I motivi contenuti nei ricorsi degli altri imputati sopra indicati propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dalle informative in atti, dal contenuto delle intercettazioni e dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto dei ricorsi incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ,nn P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/20